Il caso Piaggio e l’accesso alla tutela autoriale delle opere dell’Industrial Design

di Antonio Squillante


Recentemente, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha dichiarato nullo il design registrato da una società cinese depositato per giustificare la produzione di scooter simili alla celeberrima Vespa ed esposti al salone milanese EICMA 2019, fatti poi rimuovere dalle autorità competenti dell’ente Fiera su iniziativa di Piaggio.


Già nel lontano 2017 il Tribunale di Torino aveva, peraltro da primo, riconosciuto la tutela autoriale in capo alla Piaggio & C. S.p.A. riconoscendo che tale design presentasse i requisiti stabiliti dall’art. 2 n. 10 della l.d.a. ossia il “carattere creativo” ed il “valore artistico”.


Valore artistico a carattere creativo


Ma cosa s’intende per valore artistico e carattere creativo? E quando risulta possibile che un’opera del disegno industriale come la Vespa possa ottenere la duplice tutela conferita dalla disciplina dei disegni e modelli e dal diritto d’autore?


Il primo requisito menzionato nella norma si pone come una condizione generale di accesso alla tutela autoriale ed implica che l’opera debba mostrare “l’impronta del suo autore”. Con questo s’intende che è necessario che si provi che l’autore non abbia “copiato” l’opera, e che la stessa sia pura espressione della sua personalità.


Il concetto giuridico di creatività, previsto dalla nostra legislazione in materia di autore, non coincide con quello di originalità e novità assoluta proprio del sistema del design, in quanto si prevede che la personale reinterpretazione di un motivo già noto possa integrare i presupposti necessari affinché si ottenga la tutela di cui si disquisisce.


Il secondo requisito segnala, invece, l’intenzione del legislatore di riservare la tutela autoriale a quelle opere appartenenti all’alta gamma del design ovvero al design di maggior pregio, che presenti un particolare gradiente estetico, che sia superiore alla media.


Occorre sottolineare che la tutela autoriale implica, ai sensi dell’art 12 della l. 22 aprile 1941 n. 633 “il diritto esclusivo di pubblicare l’opera; il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge”


Nell’armonizzare il diritto dei design, la direttiva comunitaria ha sancito, come abbiamo visto, il principio del cumulo della tutela con il diritto d’autore, riconoscendo agli Stati membri la facoltà di prevedere requisiti di accesso “speciali”. Il legislatore italiano si è avvalso di tale facoltà determinando come “conditio sine qua non” ai fini dell’accesso alla tutela autoriale, il ricorrere del c.d. “valore artistico”.


La ratio della disposizione è sicuramente chiara: il legislatore ha voluto escludere che il design industriale potesse accedere alla suddetta tutela alle stesse condizioni previste per le altre opere dell’ingegno.


Il criterio di meritevolezza


Si è così introdotto un criterio di meritevolezza estetica di difficile interpretazione e non privo di ambiguità, oggetto di interrogativi e speculazioni dottrinali e giurisprudenziali.


Sono stati elaborati, in particolare, una serie di criteri per il riconoscimento del valore artistico dell’opera di design.
In questo senso, si sono distinti due filoni: l’uno che valuta qualitativamente il valore artistico, riferendosi allo sforzo creativo o rappresentativo dell’opera, e l’altro tendente a determinare un giudizio il più oggettivo e storicizzato possibile.


Nel primo filone si sono collocate alcune decisioni giurisprudenziali che hanno riconosciuto l’artisticità in senso stretto dell’opera.
In tal modo, però, la riconoscibilità del valore artistico risulterebbe essere lasciata alla pura discrezionalità dell’organo giudicante, al quale si devolve la competenza di valutare l’opera in ragione di criteri di mera pregevolezza estetica, reputati inevitabilmente soggettivi.


Per questo motivo molti tribunali hanno preferito abbracciare il secondo filone interpretativo, legato alla c.d. teoria istituzionale dell’arte, per cui la nozione di “arte” debba avvicinarsi ad un’accezione sociale e storica.
Ne consegue che un’opera possa essere definita “artistica” quando questo sia accettato, in un dato periodo storico, negli ambienti culturali in senso lato, cioè quelli estranei ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione, commercializzazione e acquisto del prodotto.


La disciplina che stiamo descrivendo vuole, dunque, coniugare i profili funzionali del modello ai cannoni estetici dello stesso, strettamente legati al processo creativo dell’opera.


Fatte queste premesse, è necessario dunque rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design si sia consolidata nella collettività.

L’acquisizione del valore artistico non deve avvenire ex post, rileva al contrario, una sua valutazione che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, specialmente ove ne assuma un valore iconico.


Il punto cruciale sta proprio nel comprendere che il valore artistico del disegno non attiene ad un aspetto razionalmente dimostrabile, ma piuttosto si riferisce ad una valutazione che potremmo definire sociale, desumibile attraverso una serie concreti indizi.


Riconoscimento collettivo


Il riconoscimento collettivo del valore dell’opera avviene mediante una serie di parametri oggettivi, come la presenza di riconoscimenti in ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche.


La presenza di un valore che trascende la stretta funzionalità e la mera eleganza delle forme; l’esposizione in mostre, musei e riviste specialistiche di settore; la partecipazione a manifestazioni artistiche; il conferimento di premi, la sussistenza di “articoli di critica” relativi all’opera, la vendita del prodotto sul mercato artistico, non commerciale, la notorietà e il percorso professionale del designer, gli studi di sviluppo compiuti per l’elaborazione del disegno ed infine, nel caso in cui il prodotto sia oggetto di vendita sul mercato commerciale, l’opera deve aver acquisito un valore particolarmente elevato, implicante l’attribuzione ad esso del valore artistico.


In particolare, precisi indizi di un’obiettiva artisticità dell’opera possono essere tratti dal diffuso riconoscimento da parte di musei ed associazioni di esperti della sua appartenenza ad un certo movimento artistico, che assume valore anche al di là delle intenzioni e della consapevolezza dell’autore.
Rileva dunque una particolare capacità rappresentativa e comunicativa delle opere, tale da essere riconosciuta da una cerchia di soggetti più ampia di coloro che entrano in contatto con l’elaborazione e la produzione dell’oggetto di design.


Valutare caso per caso


I requisiti che abbiamo appena esposto necessitano comunque di una valutazione specifica “caso per caso”, in quanto non può in alcun modo risultare significativa l’esposizione dell’opera in luoghi pubblici o la presentazione della medesima in riviste di settore, se tali iniziative sono ricollegabili a strategie promozionali del produttore; e ancora non sono rilevanti tout court i giudizi formulati dagli addetti ai lavori, in quanto sono espressione di un gradimento personale dell’opera.


Il ricorso al parere degli esperti può rilevare solo “in caso di dubbio”.
La sola notorietà dell’artista non è condizione sufficiente per attribuire all’opera un valore artistico, volendosi attribuire maggior valenza al pregio dell’opera in sé.


L’interpretazione prevalente, dunque, vede il valore artistico come un innalzamento della soglia di accesso alla tutela. Non è detto che l’utilità di una registrazione come disegno o modello venga meno; il sistema della doppia tutela dovrebbe indirizzare gli utenti ad utilizzare la registrazione della propria creazione per tutelare il disegno o modello nuovo, con la possibilità che la protezione dell’opera sia rafforzata dalla disciplina autoriale.


Il design industriale può portare, dunque, l’arte nell’ambito del quotidiano, se riesce a catturare l’interesse di cultori e consumatori.
Le opere devono raggiungere un livello di gradevolezza tale da permettere la loro collocazione all’interno di un dato movimento artistico e culturale.


Un requisito aleatorio


L’aleatorietà del requisito di cui si è disquisito implica però che la valutazione dell’artisticità di un disegno o modello, per opera di un organo giudicante che non abbia una specifica preparazione in materia, possa comportare il rischio di giudizi  arbitrari e che non possono essere oggetto di  verifica.


Per questo motivo, il riconoscimento del valore artistico di un modello tout court dovrebbe ritenersi provato dalla dichiarazione di un noto critico d’arte e dagli altri fattori prima richiamati.


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