Vincenzo Iaia
Prima ancora che la proposta europea di regolamento dell’intelligenza artificiale abbia raggiunto la sua versione definitiva la gara alla regolazione di questa tecnologia dirompente sembra ormai essere aperta anche ai legislatori degli Stati membri.
Alla migliorabile proposta legislativa proveniente dalla Francia (qui il link) si affianca il disegno di legge italiano risultante dalla riunione dei Consiglio dei ministri (Cdm) del 23 aprile 2024. Nel comunicato stampa del Cdm n. 78 figurano una congerie di princìpi che dovrebbero informare l’emananda legislazione, in particolare i princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Si aggiunge altresì che lo sviluppo e la concreta applicazione dell’intelligenza artificiale debba rispettare l’autonomia e il potere decisionale dell’uomo, la prevenzione del danno, la conoscibilità, la spiegabilità, la cybersicurezza, la vita democratica del Paese e delle istituzioni.
Al di là dei dubbi che potrebbero spontaneamente originare perlomeno con riguardo alle modalità applicative concrete di tali princìpi, specialmente laddove essi entrino in tensione, è interessante mettere a fuoco le due disposizioni che ambiscono ad adeguare il diritto d’autore rispetto alle sfide dell’intelligenza artificiale.
Il primo comma della norma prevede l’introduzione nel Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi di misure volte a facilitare l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. A tal proposito, sarebbe richiesto che il contenuto completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale debba essere contraddistinto da una filigrana o marcatura temporale incorporata con l’acronimo “IA”. Nel caso di audio, sarebbe invece necessario assolvere al suddetto obbligo di trasparenza attraverso annunci ad hoc con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Il riferimento al contributo anche parziale dell’algoritmo per far sorgere il menzionato obbligo di disclosure potrebbe espandere la portata della norma verso ambiti applicativi probabilmente indesiderati o comunque non necessari. Si pensi, ad esempio, alla generazione di testi ricorrendo all’ausilio di ChatGPT.
La norma aggiunge che fanno eccezione a tale marchiatura le opere o i programmi manifestamente creativi, satirici, artistici o fittizi, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Ci si chiede cosa vorrebbe significare “manifestamente creativo” visto e considerato che tutte le opere protette dal diritto d’autore devono essere creative per accedere a questa forma di protezione. L’inciso “manifestamente” alzerebbe la soglia di creatività rispetto a quella media attestata? Il Governo sembra tenersi ben lontano dall’addentrarsi nei meandri di questa intricata questione, delegando l’AGCOM a definire le misure attuative con specifico regolamento.
Il secondo comma attiene invece alla diversa problematica relativa all’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale cd. generativi con contenuti protetti dal diritto d’autore. Seguendo il dettato di cui all’art. 4 della direttiva 790/2019/UE, implementato in Italia attraverso gli artt. 70-ter e 70-quater l.d.a., occorrerebbe predisporre dei meccanismi che consentano l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzato non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore. La norma ambisce a comporre i rapporti di forza tra fornitori di sistemi di intelligenza artificiale e titolari dei diritti d’autore in favore di questi ultimi, garantendo un’adeguata remunerazione per questa nuova tipologia di sfruttamento delle opere dell’ingegno.
Non essendo tuttavia ancora detta l’ultima parola sull’esatta terminologia che verrà impiegata nella versione finale del regolamento verrebbe da domandarsi se non sia forse prematuro adottare un disegno di legge. Questo dubbio sembra ancora più legittimo da una lettura dei menzionati precetti in materia di diritto d’autore, i quali ci ricordano che probabilmente non è soltanto la gatta frettolosa a fare i gattini ciechi.