Edoardo Cesarini
Con ordinanza cautelare del 20 luglio 2022, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto dalla Juventus Football Club S.p.A. inibendo alla società resistente la produzione, commercializzazione e promozione degli NFT (non-fungible token) recanti la fotografia di un giocatore (Christian Vieri) con indosso una maglia della Juventus e ordinandone il ritiro dal commercio, con la fissazione di una penale per ogni violazione o giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Il Giudice, in particolare, ha rilevato che una simile utilizzazione dei marchi non può essere giustificata dall’interesse a pubblicare l’immagine dell’atleta in considerazione della sua notorietà, dal momento che la diffusione non era finalizzata a scopi scientifici o didattici ma perseguiva finalità prettamente commerciali.
All’obiezione della resistente secondo cui le registrazioni dei marchi Juventus non includerebbero gli oggetti digitali certificati da NFT, il Tribunale ha replicato sottolineando come – in realtà – le stesse menzionano espressamente anche le “pubblicazioni elettroniche scaricabili”.
Nel merito, dunque, la condotta della resistente – per come è stata valutata dal Giudice – ha integrato non solo una contraffazione dei marchi in oggetto concretizzando un rischio di confusione per i consumatori, ma anche un atto di concorrenza sleale in considerazione dell’uso non autorizzato di marchi altrui e dell’appropriazione di pregi collegati agli stessi.
La decisione, non impugnata, è la prima pronuncia di un Tribunale europeo a riconoscere una violazione di marchio nella sua riproduzione non autorizzata all’interno di NFT.
Tuttavia, considerata la proliferazione dei prodotti digitali in questione e la sempre maggiore attenzione dedicata a questi dai media, non sembrano esserci dubbi sul fatto che ben presto seguiranno molteplici provvedimenti chiamati a dirimere controversie della stessa natura.