L’interferenza del marchio nella tutela autoriale dello slogan

AVV. Vincenzo Iaia


Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, n. 8276/2022,
pubblicata il 14 marzo 2022


Con la sentenza n. 8276/2022, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta su una questione di diritto d’autore riguardante uno slogan adoperato dal gruppo FIAT. A differenza del precedente avente ad oggetto la cessione dei diritti patrimoniali sullo slogan “You are, we car”, rispetto al quale risultava pacifica la protezione secondo il diritto d’autore[1], la querelle recentemente definita dalla Corte di Cassazione attiene all’idoneità del claim pubblicitario “500%FIAT” di accedere al menzionato diritto di esclusiva.


Giova dar conto che lo slogan in questione era stato registrato presso la SIAE, ai sensi dell’art. 67 del Regolamento Generale della Società, pur ricordando che la registrazione ha efficacia soltanto probatoria circa l’esistenza dell’opera alla data del deposito. È senza dubbio escluso che essa produca un effetto costitutivo, alla luce della natura non titolata del diritto d’autore contrariamente ai diritti di proprietà industriale. La controversia è sorta a seguito dell’utilizzo del menzionato slogan da parte di FIAT in assenza di un’autorizzazione da parte del registrante, il quale ha preteso un risarcimento del danno per abusivo sfruttamento della presunta opera dell’ingegno.


Nel merito, il Tribunale e la Corte di appello di Firenze hanno disatteso le pretese dell’asserito titolare in ragione dell’inscindibilità della sequenza di parole registrata rispetto al marchio della casa automobilistica unitamente a quello del modello di autovettura da essa prodotta (costituenti sette lettere su otto!). I Giudici di prime cure hanno altresì precisato che, quand’anche dovesse ammettersi la scindibilità, lo slogan de quo non sembra dispiegare il carattere creativo sufficiente a meritare la protezione d’autore, ex artt. 1, 2, l.d.a. Invero, nello stesso comparto industriale si erano già avute diverse pubblicità simili miranti a promuovere altri modelli automobilistici, quali ad esempio “500%Joy”, “500%Unconventional”, “La praticità al 106 percento”.


La Suprema Corte ha condiviso le statuizioni di merito, affermandone la compiutezza argomentativa in riferimento alla circostanza che l’impiego di due marchi forti avrebbe un effetto di trascinamento della parte non notoria (la sola percentuale) senza il quale il messaggio pubblicitario perderebbe di qualunque capacità evocativa nella mente del consumatore medio. Si è così affermato il seguente principio di diritto: “In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi dell’art. 2, n. 4, l.d.a., del diritto di privativa [n.d.r. esclusiva] per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan) postula che sia dimostrata l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l’elemento innovativo”.


[1] Cass. civ., sez. I, sentenza del 24 giugno 2016, n. 13171.


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