Registrazioni usate come prove di violazione del diritto d’autore – Il caso SIAE vs Sicilia Uno

a cura di Vincenzo Marra


Le registrazioni della S.I.A.E. possono essere utilizzate per provare l’illecita riproduzione e diffusione mediante emittente televisiva di opere altrui tutelate dal diritto d’autore.


Imputato: Cooperativa Onda Blu (titolare di Sicilia Uno)
Parte civile: SIAE
Tribunale: Cassazione penale


La vicenda


Il ricorso di Sicilia Uno
L’utilizzo delle registrazioni
La sentenza


Il ricorso di Sicilia Uno


La Cassazione penale, terza sezione, si è pronunciata sui ricorsi proposti da due amministratori della Cooperativa Onda Blu, titolare dell’emittente televisiva Sicilia Uno.


Gli imputati erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Marsala al pagamento di una multa nonché al risarcimento dei danni in favore della S.I.A.E., che si era costituita parte civile, per aver riprodotto o comunque diffuso, opere altrui tutelate dal diritto d’autore (art. 171, comma 1, lett. b, l. n. 633 del 1941).


Sicilia-Uno
L’imputato

In particolare, erano stati utilizzati, senza licenza, dei brani musicali protetti dal diritto d’autore come accompagnamento musicale di programmi dell’emittente Sicilia Uno.


L’utilizzo delle registrazioni


La Corte d’appello di Palermo aveva confermato in parte la sentenza e gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.
Tra gli altri motivi, gli imputati lamentavano la mancanza di motivazione riguardo all’eccezione di inutilizzabilità delle registrazioni dei programmi televisivi acquisite dalla S.I.A.E. e consegnate alla polizia giudiziaria nonché all’incertezza della prova della riconducibilità alla emittente Onda Blu delle opere protette dal diritto d’autore indicate dal tecnico della S.I.A.E.


Gli imputati denunciavano, inoltre, l’errata applicazione dell’art. 20 l. 223 del 1990 che disciplina il sistema radiotelevisivo e prevede, tra l’altro, l’obbligo a carico delle emittenti televisive di conservare le registrazioni dei programmi trasmessi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. Secondo la tesi difensiva, tale obbligo di conservazione avrebbe lo scopo di consentire la riferibilità alle emittenti della programmazione, sicché l’attività di captazione e analisi del materiale operata dalla S.I.A.E. sarebbe illegittima.


La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati.


Preliminarmente la Corte ha ritenuto inammissibile, in quanto generica, la doglianza relativa alla presunta incertezza circa la riconducibilità della condotta criminale agli imputati, fondata sull’acquisizione a campione delle registrazioni dei programmi trasmessi dall’emittente Sicilia Uno, sottolineando come la localizzazione sul canale e all’ora della trasmissione di tale emittente escluda ogni dubbio sulla provenienza della diffusione.


Tra gli altri motivi, la Corte ha poi esaminato la questione dell’inutilizzabilità delle registrazioni della S.I.A.E. rilevando l’errata interpretazione dell’art. 20 l. 223/1990 proposta dalla difesa.


Tale disposizione, afferma la Corte, non ha introdotto alcun limite all’accertamento di condotte penalmente rilevanti, né ha stabilito particolari e specifiche forme o modalità per compiere tale accertamento, ma ha solo previsto l’obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi, senza, però, prevedere anche che solo attraverso tali registrazioni possa essere accertata la consumazione di reati avvenuta in occasione o mediante tali trasmissioni.


La sentenza


Le registrazioni invocate anziché costituire l’unico strumento di accertamento di condotte penalmente rilevati – continua la Corte –  hanno il diverso scopo di consentire alle autorità preposte il rispetto degli obblighi posti a carico delle emittenti locali (quali ad esempio di trasmettere programmi per un numero minimo di ore, di inserire una percentuale di programmi informativi e così via) operanti in regime di concessione anche, eventualmente, al fine della revoca della concessione stessa.


Dunque il loro mancato utilizzo non comporta alcuna nullità, né inficia gli accertamenti di circostanze penalmente rilevanti condotti sulla base di indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dagli incaricati della S.I.A.E.


Di conseguenza, l’acquisizione di registrazioni da parte della S.I.A.E. senza utilizzare quelle custodite dall’emittente televisiva per le finalità di cui all’art. 20 l. 223/1990, è attività pienamente legittima.

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