Nuove modifiche al regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (CPI)

Giovedì, 9 settembre 2021


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 Agosto, entra in vigore il 9 settembre 2021 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° Giugno 2021, n.119 che modifica il regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale  (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), adeguandolo alla  Direttiva di Armonizzazione (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ed al  regolamento (UE) 2015/2424 del parlamento europeo e del Consiglio, che modificava a sua volta il  regolamento sul marchio UE. 


Tra correttivi ed adeguamenti merceologici, il regolamento introduce anche delle novità rilevanti, disciplinando espressamente con l’art. 11 bis le modalità di deposito dei marchi atipici, quali il marchio di posizionamento, marchio a motivi ripetuti, marchio di colore, marchio sonoro, marchio di movimento, marchio multimediale e marchio olografico.


E’ abolito inoltre il requisito di rappresentazione grafica del marchio, si introduce la disciplina dei marchi di certificazione ed alcune modifiche alle procedure di presentazione delle azioni di invalidità, decadenza, nullità e ricorsi.


Per quanto concerne le procedure di opposizione alla registrazione dei marchi, il regolamento attuativo modifica il termine dal quale computare il quinquennio di uso effettivo del marchio sul quale si basa l’opposizione precisandone la decorrenza dalla data di deposito della domanda di registrazione opposta (come già previsto dal CPI).


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