Uso del marchio altrui presso annunci pubblicitari online – Il punto della Corte di giustizia Europea

di Antonio Squillante


L’art 5 par. 1 della direttiva 2008/95, nel determinare i diritti conferiti dalla privativa del diritto dei marchi, vieta espressamente a terzi l’uso del proprio marchio senza il consenso del titolare


In questa sentenza viene chiarita, in alcuni dei suoi aspetti, la fattispecie dell’uso, ed in qualche modo viene inquadrata “l’imputabilità” ad un determinato soggetto dell’uso del marchio altrui. 


Nella fattispecie esaminata dalla Corte, si tratta dell’uso del marchio apposto presso annunci pubblicitari online. 


La giurisprudenza, da un lato denota che costituisce violazione dell’art 5 par.1 l’uso del marchio altrui anche se utilizzato come parola chiave per ottenere maggiori visualizzazioni delle proprie inserzioni pubblicitarie, dall’altro, di contro, denota che non è possibile che sia imputato all’ottenente vantaggio dell’uso indebito del marchio se questi non vi abbia provveduto o se questi non abbia intrattenuto alcun tipo di rapporto che sia diretto o indiretto con il vero utilizzatore indebito del segno distintivo. 


Dalla lettura dell’art 5 infatti, si denota che l’uso deve essere, in primo luogo, un comportamento attivo, l’ottenimento di un vantaggio non è rilevante di per sé. 

Condividi

Vuoi richiedere informazioni?